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Mercoledi, 28 Gennaio 2026 ore
02-02-2020 22:29 Consulenti del Lavoro, assenze per attività politiche e sindacali

Le assenze per attività politiche durate il rapporto di lavoro, comportano diritti ed obblighi da parte di lavoratori e datori di lavoro. Lo Statuto dei Lavoratori e nel Testo Unico sugli Enti Locali sono le principali norme che riconoscono il diritto a permessi ed aspettative. L’aspettativa è prevista per i lavoratori membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblee regionali o chiamati ad altre funzioni pubbliche. Aspettativa e permessi, retribuiti e non, sono consentiti anche ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi negli Enti Locali (consigli comunali, circoscrizionali, città metropolitane, provinciali e di altri enti territoriali). Per i dipendenti che svolgono le funzioni presso i seggi elettorali, compresi i rappresentanti di lista, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni compresi i referendum sono previsti permessi retribuiti. Permessi, retribuiti e non, spettano per le attività svolte dai lavoratori occupati nelle funzioni di consigliere di parità a livello nazionale, regionale e provinciale.

Per quanto attiene, invece, alle assenze per attività sindacali lo Statuto dei Lavoratori e la contrattazione collettiva riconoscono il diritto a permessi ed aspettative:

  • aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali per tutta la durata del loro mandato e il distacco sindacale;

  • permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, per i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali;

  • permessi retribuiti, e non, per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali per l'espletamento del loro mandato;

  • permessi retribuiti e non per i dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie per l'espletamento del loro mandato (contrattazione collettiva).

Il datore di lavoro non può opporre eventuali esigenze aziendali contrastanti con il collocamento del lavoratore in aspettativa o in permesso, né tantomeno può porre dei comportamenti tesi a discriminare il lavoratore o ledere i suoi diritti. In ogni caso il datore ha l’obbligo di consentire l’assenza con conseguente mancata prestazione lavorativa e, in alcuni casi, anche l’obbligo della corresponsione della retribuzione, o di parte di essa, con riflessi sul rapporto che variano a seconda della natura dell’assenza. Informazioni presso i Consulenti del lavoro.

Ufficio stampa

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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