Dopo la risposta ricevuta dal Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, non è tardata ad arrivare la risposta della Commissaria al Lavoro, Affari Sociali, Competenze e Mobilità Lavorativa, Marianne Thyssen.
La nota inviataci dal suo Capo di Gabinetto, ribadisce l’attenzione posta verso la nostra vecchia quanto singolare problematica lavorativa, ma soprattutto evidenzia che la nostra segnalazione è stata registrata come denuncia formale.
Ciò significa, quindi, che è stata avviata la verifica del rispetto delle norme della Legge Europea del Lavoro, in particolare, della Direttiva n. 70/1999/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale facciamo riferimento nella nostra segnalazione.
A nostro avviso potrebbe essere accertata la palese violazione della Direttiva n. 70/1999/CE, infatti, com’è noto, non ci riconoscono e garantiscono come lavoratori pubblici precari le tutele e le garanzie previste dal legislatore europeo, poiché la legislazione italiana in materia di precariato pubblico è quanto mai illegittima.
L’abusivo continuo utilizzo da parte del Ministero dell’Istruzione dei contratti co.co.co. a tempo determinato, senza una procedura che consenta la trasformazione del lavoro precario in lavoro stabile, ha determinato, in questi 16 anni, un danno irrimediabile per 900 lavoratori e le loro famiglie, che sono stati ignorati sistematicamente dal governo e dai vari rappresentanti istituzionali nei vari provvedimenti legislativi che hanno approvato, vedi DL 101/2013 convertito in legge 125/2013, DL 104/2013 convertito in legge 128/2013 e la legge 107/2015.
Lavoro instabile, senza diritto al TFR e tredicesima mensilità, carente contribuzione previdenziale, misera pensione e cosa più agghiacciante, mancanza di tutele in caso di gravi patologie, quale ad esempio il periodo di comporto, quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro senza che si proceda con la rescissione del contratto co.co.co.
Non è previsto che se un lavoratore co.co.co., di cui al D.M. 66/2001, ha una grave patologia che richieda terapie salvavita ed altre assimilabili, anche beneficiando del riconoscimento della legge 104/92, possa superare i 60 giorni di assenza per malattia.
Se va oltre questi non è remunerato, perché non sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati. Le terapie salvavita purtroppo vanno sempre oltre i 60 giorni, lo ignora solo chi non ha vissuto tale esperienza, in questi casi è meglio essere ignorante.
Questi sono gli aspetti fondamentali di una posizione lavorativa estremamente irragionevole in uno stato di diritto quale si vanta di essere il nostro, ma di fatto lo è ?
A breve riceveremo dalla Commissione Europea una comunicazione, che ci informerà dello sviluppo e del numero di riferimento della nostra denuncia, non è escluso che si possa assistere all’ennesimo avvio di una procedura di infrazione a carico del nostro stato per mancato recepimento di direttiva.
Il Presidente
Leonardo Del Giudice